Per i giudici, se il fabbricato adibito a scuola non ha i criteri antisismici adeguati, essa non deve essere chiusa, ma รจ dovere di programmazione degli interventi edilizi con lo scopo di adeguare l’edificio.
Nel caso specifico, un edificio adibito a scuola materna di un comune emiliano risultava avere un rischio sismico dell’0,26, di gran lunga superiore rispetto allo standard di 0,6.
La scuola, a seguito di una indagine della procura, veniva chiusa per inagibilitร e finivano indagati per omissione d’atti d’ufficio due sindaci.
La Cassazione, che in realtร non si รจ espressa per mancanza di autonoma valutazione del GIP sul sequestro, ha affermato che la norma non impone “l’obbligatorietร della messa fuori servizio dell’opera non appena se ne riscontri l’inadeguatezza rispetto alle azioni ambientali non controllabili dall’uomo e soggette ad ampia variabilitร nel tempo ed incertezza nella loro determinazione”
Per i giudici, “i proprietari o i gestori delle singole opere sono chiamati a definire e programmare i provvedimenti piรน idonei, commisurati alla vita naturale nominale restante dell’opera, alla sua classe d’uso e alla disponibilitร di risorse ordinarie o straordinaria allo scopo destinate”
Inoltre, per i giudici l’indice di sicurezza sismica รจ da considerare in senso “diacronico”, quindi non nell’immediato, nel rischio attuale, ma in una proiezione sul piano della programmazione degli interventi edilizi necessari all’adeguamento.
Il dovere dei proprietari รจ quindi, prioritariamente, quello di programmare gli interventi edilizi necessari per mettere a norma gli edifici.
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