Personale ATA: come si sostituiscono colleghi in ferie e permesso 104/92

Un nostro lettore chiede

Spettabile redazione sono un collaboratore scolastico, cortesemente mi piacerebbe sapere se spetta o meno la sostituzione per collega assente per coloro che sostituiscono il collega assente con la  104 o per le ferie arretrate godute in periodo di scuola, distinti saluti 

di Giovanni Calandrino – L’art. 13 comma 11, del CCNL comparto scuola recita che le ferie al personale ATA devono essere concesse “Compatibilmente con le esigenze di servizio”.

Il DS e DSGA che hanno concesso le ferie sono consapevoli che il servizio svolto dalla collega assente deve essere reintegrato, con prestazioni aggiuntive da ricollocare al personale in servizio.

Sicuramente all’interno del contratto integrativo, del vostro istituto, sarà presente la voce: disponibilità del personale ad effettuare prestazioni aggiuntive all’interno dell’orario ordinario di lavoro ai sensi dell’art. 54 del CCNL/95 (per maggiore impegno professionale, sostituzione dei colleghi assenti per malattia, permessi, ferie, recuperi).

Pertanto è utile riconoscere al personale, che svolgerà le mansioni della collega assente, delle ore in compensativo.

Ricordo che le ore di compensativo non creano oneri aggiuntivi all’amministrazione.

Sostituzione collega in permesso L.104

Per quanto riguarda la sostituzione del collega assente in permesso retribuito per L.104/92 è possibile attribuire ore in prestazioni di straordinario al personale in servizio che ha dato la disponibilità ad inizio anno scolastico oppure chiamare un supplente. Ricordo che, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:

a)personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;

b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;

c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.

Tale divieto è parzialmente derogato dall’art. 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.

Per i collaboratori scolastici il divieto dei sette giorni potrà essere superato laddove il DS, sotto la propria responsabilità, con determinazione congruamente motivata, verifica che l’assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare alcuna altra risposta atta a garantire la incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché le necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime.

Per i motivi appena enunciati il suo DS può nominare tranquillamente il supplente fin dal primo giorno di assenza (con il verificarsi delle condizioni appena esposte).

Riferimento Normativo: nota prot.2116 del 30.09.2015 del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR.

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