Supplenze da graduatorie di istituto 2019/20: sì continuità didattica, no risoluzione contratti

Finestra di ottobre

Nella giornata di ieri, prima che pubblicassimo in anteprima la circolare che fornisce indicazioni sulle supplenze a.s. 2019/20, abbiamo posto il problema dell’eventuale riconvocazione dalle graduatorie di istituto in seguito alla finestra di ottobre, che permetterà a chi consegue l’abilitazione dopo il termine di aggiornamento triennale delle predette graduatorie di inserirsi negli elenchi aggiuntivi alla II fascia e a chi consegue la specializzazione di inserirsi negli elenchi aggiuntivi di sostegno.

Il problema, posto dai sindacati nel corso dell’informativa al Miur, è stato superato dalla circolare pubblicata ieri.

Continuità didattica salva

La circolare così indica:

A conclusione delle nomine disposte da graduatorie ad esaurimento, le supplenze vengono conferite dalle graduatorie di istituto. Come è noto, le graduatorie di II e III fascia non sono soggette ad aggiornamento per l’a.s. 2019/20. Pertanto si raccomanda di conferire supplenze che, ai sensi dell’art.41 del CCNL, abbiano  durata corrispondente alla natura giuridica del posto.

Il citato articolo 41 del CCNL prevede che i contratti di supplenza abbiano un termine certo, tuttavia, dispone anche che tra le cause di risoluzione di un contratto vi è la pubblicazione di nuove graduatorie.

Il fatto che nella circolare si scriva che le graduatorie di istituto 2019/20 non sono soggette ad aggiornamento supera la causa di risoluzione del contratto e chiarisce implicitamente che la finestra di ottobre non può considerarsi come aggiornamento delle graduatorie.

In conclusione, i docenti che saranno nominati dalle graduatorie di istituto:

  • avranno un contratto con termine certo;
  • non potranno vedersi risolto il contratto in seguito alla pubblicazione degli elenchi aggiuntivi.

Scarica la circolare sulle supplenze

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