Supplenze brevi ATA, quando si può nominare. Tutte le info su divieti e deroghe

Assistenti Amministrativi e Tecnici

La legge n. 190/2014 ha introdotto il divieto di sostituire, per le supplenze brevi e saltuarie, il personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico, salvo che nelle scuole il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti.

Il suddetto divieto è stato poi superato in parte dalla legge n. 205/2017, secondo cui è possibile conferire supplenze brevi e saltuarie, per sostituire il personale amministrativo e tecnico a partire dal trentesimo giorno di assenza.

Nei casi di decesso o dimissioni dal servizio, da parte di personale destinatario di salvaguardia pensionistica, inoltre, i dirigenti scolastici, come ha chiarito la nota Miur n. 10073 del 14 aprile 2016, possono nominare un supplente sotto la propria esclusiva responsabilità e con atto motivato relativamente all’impossibilità di garantire il servizio.

Collaboratori scolastici

La succitata legge n. 190/2014 ha previsto che non è possibile conferire supplenze brevi e saltuarie, per la sostituzione dei collaboratori scolastici, nei primi sette giorni di assenza.

Con la nota n. 2116 del 30 settembre 2015, il Miur ha indicato che il suddetto divieto di nomina, per i primi sette giorni di assenza, può essere derogato nei casi in cui il dirigente scolastico, dopo aver posto in essere tutte le possibili misure, non limitate al solo plesso in cui il collaboratore assente presta servizio, sia certo che l’assenza del medesimo determini:

  • urgenze che non possono trovare alcuna altra risposta atta a garantire l’incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché l’indispensabile assistenza agli studenti con disabilità;
  • necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di  funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio.

La nomina del supplente nei primi sette giorni di assenza, dunque, può avvenire solo alle condizioni su indicate e sotto la responsabilità del dirigente con determinazione congruamente motivata.

Anche per i collaboratori scolastici, in caso di decesso o pensionamento, vale quanto detto sopra in merito agli assistenti amministrativi e tecnici.

Conclusioni

Alla luce di quanto detto sopra:

  1. è vietato nominare supplenti, per la sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici temporaneamente assenti, se non a decorrere dal dal trentesimo giorno di assenza;
  2. è vietato nominare supplenti, per la sostituzione dei collaboratori scolastici temporaneamente assenti, nei primi sette giorni di assenza; tale divieto può essere derogato in caso non si riesca a garantire il servizio e a salvaguardare l’incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché l’assistenza agli studenti con disabilità:
  3. in caso di decesso o dimissioni dal servizio, da parte di personale destinatario di salvaguardia pensionistica, è possibile nominare un supplente assistente amministrativo/tecnico o collaboratore scolastico solo nei casi in cui non si riesca a garantire il servizio.

Nei casi di cui ai punti 2 e 3 sopra riportati, il dirigente scolastico è responsabile della nomina e deve effettuarla con atto congruamente motivato in relazione all’impossibilità di garantire il pubblico servizio.

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